Per residenza si intende il luogo in cui la persona dimora abitualmente. Il relativo cambio riguarda tutti coloro che, con provenienza da altro Comune o dall'estero, trasferiscono la propria residenza in un nuovo Comune oppure coloro che cambiano abitazione all’interno del Comune. Entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificate, le variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Anagrafe da uno dei componenti maggiorenni della famiglia.
Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.
Il denunciante deve sapere indicare i dati anagrafici di tutti componenti il nucleo familiare.
In caso di aggregazione ad altro nucleo familiare occorre la dichiarazione di assenso dell’intestatario della famiglia anagrafica esistente.
La denuncia del cambio di residenza per coloro che entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc.), deve essere autorizzato dal capo-convivenza presentando una dichiarazione allegata alla richiesta del dichiarante.
Pertanto all'atto del cambio di residenza occorre:
- aver già preso occupazione dell'alloggio;
- documento di identità del dichiarante;
- codice fiscale;
- compilazione del modulo di variazione dell'indirizzo sulla patente e sui documenti di circolazione dei veicoli di proprietà (uno per ogni componente della famiglia);
- la dichiarazione di assenso della famiglia anagrafica esistente (nel caso che tale condizione sia presente).
Contestualmente all'accettazione della dichiarazione di variazione anagrafica è prevista, da parte dell'ufficio, la comunicazione alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile per aggiornamento indirizzo sulla patente di guida e carta di circolazione di eventuali autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi posseduti. E' pertanto necessaria l'indicazione degli estremi di tali documenti, attraverso la compilazione di specifico modello a disposizione presso i nostri uffici. Gli interessati riceveranno direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti, i bollini con l'avvenuto cambio di indirizzo da apporre sui rispettivi documenti.
Residenza in tempo reale
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
- direttamente all'Ufficio Anagrafe di Piazza Vittorio Emanuele II n. 1,
- per raccomandata, indirizzata a: Comune di Rovigo, Ufficio Anagrafe, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, 45100 Rovigo
- per fax al numero 0425206330
- per via telematica all'email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o tramite PEC all'indirizzo: servizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).
Ministero dell'Interno. Circolare n. 9 del 27 aprile 2012 (Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Modalità di applicazione dell'art. 5, "Cambio di residenza in tempo reale").
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 28 marzo 2014, n.47 convertito nella legge 23/05/2014, n.80 – Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 (G.U. n. 73 del 28.3.2014) Norma in vigore dal 29 marzo 2014 il cittadino che presenta la dichiarazione di residenza (iscrizione anagrafica o cambio di abitazione) dovrà allegare la documentazione attestante il titolo di occupazione dell’alloggio utilizzando il modulo di dichiarazione di residenza (allegato 1 alla circolare del Ministero dell’Interno n.14 del 08/08/2014 e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (solo nel caso previsto al punto 6 pagina 4. "occupazione leggittima dell'abitazione", del modulo di dichiarazione di residenza).
Si invita altresì a compilare la scheda informativa al fine di facilitare l'accertamento della dimora abituale.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Iscrizione anagrafica (residenza) per cittadini comunitari/paesi equiparati e loro familiari
Per la domanda di iscrizione occorre presentare sempre:
- passaporto o documento equipollente;
- codice fiscale;
- patente italiana o e/o libretto di circolazione di veicoli di proprietà immatricolati italiana;
- titolari di un rapporto di lavoro subordinato devono presentare in alternativa:
− busta paga del mese precedente (deve contenere dati identificati INPS e INAIL);
− la ricevuta di versamento dei contributi INPS (es. in caso di lavoro domestico);
− il contratto di lavoro contenente i codici identificativi INPS e INAIL;
− la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego;
− la certificazione attestante i versamenti contributivi del datore di lavoro (INPS);
− la comunicazione preventiva all’INAIL oppure comunicazione all’INPS.
Lavoratori autonomi devono presentare in alternativa:
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Collaboratori (lavoratori parasubordinati) devono presentare in alternativa:
- copia della comunicazione obbligatoria di assunzione effettuata presso il Centro per
l’impiego competente (modulo unificato di assunzione); - copia del contratto di collaborazione contenente i codici identificativi INPS e INAIL.
Professionisti: dimostrazione dell’iscrizione all’Albo o Ordine professionale
Cittadini inoccupati:
- dichiarazione di risorse economiche proprie, documentabili (con conto corrente bancario o postale, libretto di risparmio, ecc.) oppure risorse economiche dichiarate da un terzo, con documentazione delle risorse stesse (con conto corrente bancario o postale, libretto di risparmio, ecc.) con contestuale presa in carico del richiedente;
- polizza assicurativa per copertura completa di tutte le spese sanitarie della durata di almeno un anno o almeno pari all’eventuale corso di studi/formazione se inferiore ad un anno; in alternativa i formulari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37); la tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza;
- In caso di attività di studio/formazione professionale, anche dichiarazione di frequenza dell’istituto pubblico/privato riconosciuto.
In questo caso gli studenti, fatto salvo il possesso degli altri documenti, possono effettuare
l’iscrizione con la Tessera sanitaria europea nell’Anagrafe della Popolazione Temporanea;
Se si tratta di familiari a carico:
Extracomunitari:
- Originale della ricevuta di richiesta di Carta di Soggiorno per familiari UE;
- dimostrazione di permanenza dei requisiti di regolarità del soggiorno del familiare comunitario residente;
- documentazione attestante il rapporto di parentela:
- certificazione prodotta dal paese di provenienza, tradotta e legalizzata presso l’l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di provenienza / apostillata (i certificati plurilingue -Convenzione di Vienna- non necessitano né di traduzione né di legalizzazione/apostilla).
Comunitari:
- documento di identità valido per l’espatrio emesso dal Paese europeo di origine o il passaporto;
- documentazione attestante il rapporto di parentela:
- certificazione prodotta dal paese di provenienza, tradotta e legalizzata presso l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di provenienza / apostillata (i certificati plurilingue - Convenzione di Vienna- non necessitano né di traduzione né di legalizzazione/apostilla);
- documenti che attestino la qualità di familiare a carico o autocertificazione di “vivenza a carico”
Sono considerati familiari a carico:
- il coniuge;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico proprio/del coniuge;
- ascendenti diretti a carico proprio/del coniuge.
AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ NECESSARIO AVERE CON SE’ TUTTI I DOCUMENTI.
Iscrizione anagrafica (residenza) per cittadini extracomunitari
I cittadini stranieri extracomunitari, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, devono esibire:
- Originale del passaporto in corso di validità: il passaporto è sempre necessario e per tutti i membri della famiglia (anche per i minori, anche se nati in Italia) quando il cittadino o i cittadini stranieri provengono dall’estero, o a seguito di cancellazione anagrafica per irreperibilità o omessa dichiarazione della dimora abituale. Se il cittadino proveniente da un altro Comune italiano può esibire la carta di identità rilasciata dallo stesso ma è opportuno esibire anche il passaporto;
- Permesso di soggiorno in corso di validità;
- Codice fiscale: al momento dell’iscrizione i cittadini devono già possedere il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
- Patente di guida italiana e/o libretti di circolazione dei veicoli di proprietà immatricolati in Italia se titolari di tali documenti.
La stessa documentazione va esibita per il cambio di indirizzo in città.
In relazione a quanto sopra, si precisano di seguito le diverse situazioni che si possono presentare:
Il cittadino in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, oltre a quanto sopra indicato, in relazione al titolo di soggiorno deve presentare:
- originale del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza;
- originale della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso (il rinnovo deve essere richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso).
Il cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento famigliare, oltre a quanto sopra indicato o deve presentare:
- visto di ingresso originale per ricongiungimento famigliare (sul passaporto);
- copia del NULLAOSTA al ricongiungimento famigliare rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- originale della ricevuta del KIT delle Poste Italiane per la richiesta del permesso di soggiorno;
- copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (Mod. 209);
- se il ricongiungimento riguarda un adulto ed un minore indicato sullo stesso permesso, per l’iscrizione anagrafica del minore è necessario che anche l’adulto cui si ricongiungono presenti, o sottoscriva congiuntamente, la richiesta di iscrizione del minore.
Il cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a seguito di regolarizzazione (emersione colf e badanti), oltre a quanto sopra indicato deve presentare:
- Originale del contratto di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- Originale della ricevuta del KIT delle Poste Italiane per la richiesta del permesso di soggiorno;
- Copia della domanda di rilascio permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (MOD 209 – mod.1 e 2).
AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ NECESSARIO AVERE CON SE’ TUTTI I DOCUMENTI.